Disposizioni in materia di trattamenti accessori
L’art. 19, comma 1, incrementa di 55 milioni di euro a decorrere dal 2023 il fondo di cui all’art. 1, comma 143, legge 160/2019 ovvero il fondo istituito per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale non dirigente e dirigente dei Ministeri.
Le risorse del fondo sono destinate:
- per il 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale non dirigente dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale;
- per il 10 per cento, alla armonizzazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, in deroga all’articolo 45 del d.lgs 165/2001, che riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, è demandata ad uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti e la conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.
La medesima disposizione prevede, altresì, l’incremento, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, 2,5 milioni di euro per l’anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, della consistenza del fondo risorse decentrate del personale non dirigente del Ministero dell’università e della ricerca.
